Art. 25.

      1. Agli effetti civili, si considerano comunque:

          a) attività di religione, credenza o culto quelle dirette all'esercizio del culto e dei riti, alla cura delle anime, alla formazione di ministri di culto, a scopi missionari e di diffusione della propria fede e alla educazione religiosa;

          b) attività diverse da quelle di religione, credenza o culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.